Ambulatorio Veterinario D.ssa Paola Sferrazza

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martedì 8 marzo 2011

RIFORMA DEL CONDOMINIO: OCCASIONE PER GLI ANIMALI

La presenza di animali da compagnia nelle parti comuni e nelle abitazioni private è da sempre foriera di liti condominiali. Ma l'orientamento del legislatore e della giurisprudenza si direbbe propendere per le ragioni dei proprietari.
E' di questi giorni una sentenza (n. 3705 del 15 febbraio 2011) della Cassazione che ha ribadito che per vietare la presenza di un animale nell'abitazione privata e nelle parti comuni serve l'unanime decisione dei condomini. E' stata così cassata la posizione della Corte d'Appello di Bari che al contrario aveva ritenuto sufficiente una modifica assembleare al regolamento "ordinario".

La disciplina del condominio è oggetto di riforma e proprio domani la Commissione Giustizia della Camera esaminerà una proposta di legge in tal senso. Sul testo, già approvato dal Senato, la LAV chede di apportare una modifica, inserendo l'articolo sui regolamenti condominali e detenzione di animali contenuto nella proposta di legge 2122 dell'On Gabriella Giammanco.
La pdl 2122 stabilisce che "Nel regolamento di condominio non possono essere inserite disposizioni che, in qualunque modo, limitino il diritto di ciascun condomino a possedere o a detenere un animale familiare, nonché la facoltà o le modalità del proprietario o del detentore di ospitarlo nella sua abitazione".
La proposta si spinge oltre fino a prevedere che tali limitazioni non possano essere previste neanche da deliberazioni assembleari assunte all'unanimità.
Inoltre, "nessun accordo tra le parti contraenti, pubbliche o private, può avere ad oggetto limitazioni al diritto di possedere o di detenere un animale familiare o alla facoltà del proprietario o del detentore di ospitarlo nella sua abitazione. Tali limitazioni comportano la nullità dell'accordo per illiceità della causa".
Quanto alle parti comuni, è sempre la la proposta di legge dell'On Giammanco a stabilire che il transito e la permanenza di animali familiari nelle parti comuni degli edifici ad uso abitativo o in aree private "sono sempre consentiti e devono avvenire sempre in presenza o sotto la responsabilità del proprietario o del detentore, che garantisce la pulizia degli spazi comuni eventualmente sporcati dal proprio animale. Nel caso in cui si tratti di cani, il transito è consentito con l'ausilio del guinzaglio. Non è consentito ostacolare il transito e la permanenza, per il tempo necessario, alle persone che accudiscono gli animali familiari".
Resta ferma la responsabilità civile del proprietario o del detentore per qualunque danno cagionato dall'animale.

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